Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 31 ottobre 2018 la circolare n. 17, con cui ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte con il Decreto Legge. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Il Ministero non si discosta dalle prime interpretazioni della dottrina che già all’indomani della pubblicazione del Decreto Legge si erano affrettate a chiarire alcune delicate questioni poste dalla novella normativa.
Con l’occasione si segnala che da ieri 1° novembre è da intendersi concluso il periodo transitorio indicato dal Decreto Legge stesso e trovano pertanto piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le esigenze temporanee e oggettive, giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro. (esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria)
Si ricorda, infine, che è in ogni caso ancora riconosciuta alla contrattazione collettiva di primo e di secondo livello, stipulata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, la facoltà di prevedere una durata diversa dei contratti a tempo determinato anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi.
Matteo Falchetti